Sul rapporto tra Diritto Internazionale Penale e principio di legalità Considerazioni in margine alla recente costituzione della Corte Penale Internazionale
1. Premessa
L'evoluzione del Diritto Internazionale Penale è segnata da una dicotomia di fondo (apparentemente) insanabile.
L'imprenscindibile esigenza morale - in verità manifestatasi con forza, nella storia delle relazioni internazionali, soltanto in quest'ultimo secolo - di non tollerare la commissione di crimini di così spaventosa portata da offendere direttamente la dignità dellintero genere umano si scontra infatti con alcuni principi uniformi di diritto penale (primo fra tutti, quello del "nullum crimen, sine lege") che vieterebbero la punizione di reati che non siano stati precedentemente e tassativamente codificati.
Non solo: una matura lettura di tali principi vorrebbe che a legiferare in questa delicata materia fosse sempre un organo democraticamente eletto, trasparente e immediata espressione di quelle Nazioni cui si rivolgerà il precetto penale.
La strada perseguita dagli Statuti delle diverse Corti Internazionali, sorte negli ultimi cinquantanni (qualificabili quali giudici ad hoc, inammissibili per il nostro ordinamento costituzionale), per "aggirare" un così grave ostacolo concettuale è nota, e passa per il ricorso ai principi di diritto internazionale consuetudinario, talora sporadicamente ribaditi in Accordi o Dichiarazioni internazionali.
E' una strada che non ci convince, anche se comprendiamo che, per lungo tempo, non vi è stata ad essa soluzione alternativa ragionevolmente percorribile.
La storica importanza del recente Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale - non ancora in vigore, ratificato dall'Italia con L. 12/7/1999, n. 232 - è dunque palese: il testo non si limita infatti a costituire una Corte Internazionale e a regolarne il funzionamento, ma procede a individuare - preventivamente alla loro commissione - i reati su cui essa, quale autentico giudice naturale, dovrà pronunciarsi.
2. Diritto internazionale e diritto penale interno
Sempre ponendo mente all'evoluzione delle relazioni internazionali, non si dimentichi poi che il riconoscimento di una competenza penale ad autorità giudiziarie internazionali fenomeno di cui la Corte Penale Internazionale rappresenta la fase più matura - costituisce una sicura restrizione dell'autorità statuale.
L'affermazione dello ius poeniendi - il diritto di punire, di infliggere una sofferenza per la commissione di un fatto contra legem - è infatti sempre stata elemento identificativo della potestà di governo e dunque, pur con significative eccezioni, degli Stati.
E' dunque lo Stato che decide quale condotta debba o meno considerarsi reato e come essa vada punita, ed è sempre lo Stato che può decidere se l'azione di alcuni suoi cittadini possa essere sottratta, per la sussistenza di una causa di giustificazione, al suo diritto repressivo. In altri termini, lo Stato può decidere che l'omicidio debba costituire reato ed essere punito con la morte, ritenendo al contempo che non debba essere perseguito per tale crimine il boia cui sia comandato di giustiziare il condannato.
Si tratta di un potere temibile, un autentico ius vitae ac necis, contro il quale, in una visione puramente monista dei rapporti tra diritto interno ed internazionale, non potrebbe essere posto alcun limite che non sia previsto dallordinamento nazionale.
E' bene chiarire che, generalmente, nessuno dubita che l'ordinaria gestione dell'amministrazione della giustizia, anche penale, rientri pienamente nel dominio della cd. "giurisdizione riservata", ossia in quell'ambito di potestà che deve ritenersi compiutamente affidato alla sola gestione degli Stati nazionali. Questi saranno dunque liberi di determinare i propri sistemi di regole, senza subire ingerenze da parte di altri soggetti internazionali.
Ma cosa avviene quando lo Stato, pur nell'esercizio della sua discrezionalità legislativa, giunge a ledere diritti umani fondamentali? La risposta, nell'attuale evoluzione del diritto internazionale, è pacifica. In questo caso, la violazione di valori fondamentali, comuni all'intera comunità internazionale, legittimerà senzaltro un intervento dall'esterno, al fine di indurre il governo interessato, anche tramite il ricorso agli ordinari strumenti di ritorsione e rappresaglia, a ripristinare lordine violato. Così avvenne, ad esempio, durante il triste regime di apartheid messo in atto dal Sud-Africa.
3. Lo Stato delinquente
Questione più complessa è comprendere se gli agenti dello Stato che si macchiarono di quelle condotte inumane possano essere ritenuti penalmente responsabili per i loro atti. La risposta, in questo caso, è assai meno scontata.
Se lo Stato è l'unico soggetto in grado di stabilire quale condotta configuri reato o meno e quali cause di giustificazione possano legittimamente invocare i suoi cittadini per sottrarsi ad una astratta responsabilità penale, ecco che quello stesso Stato potrà validamente condannare, in via generale e astratta, l'omicidio, ma prevedere che una tale condotta, se commessa, ad esempio, dalla sbirraglia nazista, espressamente comandata, ai danni di un ebreo, possa considerarsi lecita, o, quantomeno, non punibile. Opererebbe, in tal caso, una causa di giustificazione, analoga a quella prevista dallart. 51 del nostro Codice Penale: l'agente che abbia compiuto il fatto, che astrattamente costituisce reato, non sarà punibile se a ciò era tenuto per adempiere a un dovere o a un ordine.
Nel rispetto di un elementare principio di non contraddizione, l'ordinamento non potrà infatti reprimere, da un lato, ciò che, dall'altro, impone di compiere.
A tale problema, il Tribunale di Norimberga dette una risposta severa ma giuridicamente carente.
Nella sostanza, agli imputati che, anche pretestuosamente, rivendicavamo di non aver potuto sottrarsi dal compiere atti infamanti, poiché legalmente tenuti ad eseguirli, si rispose che le loro condotte, quand'anche non rilevanti ai fini del diritto penale nazista, rappresentavano una lesione di non meglio identificato diritto (penale) internazionale, mai precedente normato e i cui precetti non potevano sicuramente ritenersi rivolti ai singoli.
Soluzione claudicante, poiché evidentemente lesiva del principio di legalità: come potrà mai rimproverarsi ad un soggetto di aver commesso un reato se, per il suo Stato (id est: l'unico soggetto detentore del potere di decidere se una certa condotta doveva o meno considerarsi illecita), la sua condotta era esente da rilievi?
Ecco dunque che si profilano i contorni di una questione dolorosamente complessa: come agire dinanzi ad uno Stato che delinque? Come può configurarsi una responsabilità penale degli agenti dello Stato quando è la struttura stessa dell'ordinamento che sovverte i valori fondamentali del vivere civile? E possibile invocare contro queste persone la violazione di norme, esterne al loro ordinamento, che, per essi, non rappresentavano un precetto di carattere penale?
4. Per una nuova lettura del principio di legalità
Una soluzione più accettabile, rispetto a quella avanzata dal Tribunale di Norimberga (così come dagli altri Tribunali Internazionali che a questo seguirono, sino alla Corte Penale Internazionale), potrebbe essere quella di applicare non le norme di un indefinito ordinamento penale sovranazionale, ma le stesse norme penali interne (e quello dello Stato nazista erano, ed esempio, rigorosissime), disapplicando contestualmente le sole clausole di giustificazione che furono introdotte dallo stesso gruppo di comando di cui facevano parte i soggetti imputati.
Riteniamo che, in tal caso, non vi sarebbe violazione del principio di legalità, se correttamente inteso ed inquadrato, anche nella sua prospettiva storica. Questo principio è infatti una tutela che muove dal basso verso lalto: esso è inteso a proteggere il suddito dagli abusi del sovrano, e non già viceversa. In altri termini, il principio è teso ad impedire che il sovrano possa, a suo capriccio, punire come reati mediante l'emanazione di una legge successiva al fatto, condotte che, al tempo della loro commissione, tali non erano: questa è la ratio e la giustificazione del criterio del nullum crimen, sine lege.
Esso non deve invece operare quale salvaguardia delle violenze del potere verso il popolo: diversamente, sarebbe infatti possibile, per coloro che detengono il potere, anche dittatorialmente, macchiarsi di qualunque ignominia, salvo poi andare esenti, in forza di una apposita clausola di giustificazione da essi stessi introdotta, da ogni responsabilità penale.
5. Conclusioni
Ci si chiederà quale sia il senso di contestare le argomentazioni del Tribunale di Norimberga e di svolgere un approfondimento esegetico, se, a conti fatti, il risultato pratico sarà sempre quello di giungere ad una sentenza di condanna. In realtà, a nostro avviso, l'esercizio dellazione penale deve essere esente da ogni mancanza e mai velato dal sospetto di essere strumentalizzato per fini politici. Si condanni solo chi risulti colpevole sulla base di un attento esame dei fatti e di stringenti argomentazioni giuridiche.
Solo così la forza di una sentenza resisterà ad ogni tentativo di revisionismo.
Nota bibliografica
BASSIOUNI, Le fonti e il contenuto del diritto penale internazionale, in Giust. penale e problemi intern., Giuffrè, 1999
BASSIOUNI, Indagine sui crimini di guerra nella ex-Iugoslavia, Milano, 1997
CONETTI, L'Italia ratifica lo Statuto della Corte penale internazionale in Studium Iuris, 2000, n. 3, p. 367
CONSO, I tribunali internazionali sui crimini di guerra per ex-Iugoslavia e il Ruanda, in Asilo, migrazione e diritti umani, pp. 132-141, ESI, 1995
PATRUNO, Brevi riflessioni sull'istituzione della Corte penale internazionale in Cass. penale, 2000, n. 5, p. 875
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