SOMMARIO 2. Lo Stato Delinquente 3. I Tribunali Internazionali istituiti dalle Nazioni Unite 4. Il Consiglio d'Europa 5. L'Unione Europea 1. PREMESSA «Meditate che questo è stato» Primo Levi, Se questo è un uomo L'evoluzione del Diritto Internazionale Penale è segnata da una dicotomia di fondo (apparentemente) insanabile. L'imprenscindibile esigenza morale - in verità manifestatasi con forza, nella storia delle relazioni internazionali, soltanto in quest'ultimo secolo - di non tollerare la commissione di crimini di così spaventosa portata da offendere direttamente la dignità dell'intero genere umano si scontra infatti con alcuni principi uniformi di diritto penale (primo fra tutti, quello del "nullum crimen, sine lege") che vieterebbero la punizione di reati che non siano stati precedentemente e tassativamente codificati. Non solo: una matura lettura di tali principi vorrebbe che a legiferare in questa delicata materia fosse sempre un organo democraticamente eletto, trasparente e immediata espressione di quelle Nazioni cui si rivolgerà il precetto penale. La strada perseguita dagli Statuti delle diverse Corti Internazionali, sorte negli ultimi cinquant'anni (qualificabili quali giudici ad hoc, inammissibili per il nostro ordinamento costituzionale), per "aggirare" un così grave ostacolo concettuale è nota, e passa per il ricorso ai principi di diritto internazionale consuetudinario, talora sporadicamente ribaditi in Accordi o Dichiarazioni internazionali. E' una strada che non ci convince, anche se comprendiamo che, per lungo tempo, non vi è stata ad essa soluzione alternativa ragionevolmente percorribile. La storica importanza del recente Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale è dunque palese: il testo non si limita infatti a costituire una Corte Internazionale e a regolare il funzionamento, ma procede a individuare - preventivamente alla loro commissione - i reati su cui essa, quale autentico giudice naturale, dovrà pronunciarsi. A tale risultato - è doveroso osservare - si è potuti giungere soltanto grazie all'opera di una Organizzazione Internazionale, le Nazioni Uniti, a conferma del fatto che, ogni qual volta entrano in gioco interessi e tematiche di carattere sovranazionale, la loro soluzione non può essere lasciata nelle mani dei singoli Stati nazionali. E' qui che risiede - come ci auguriamo che il materiale raccolto in questa Dispensa possa documentare - lo stretto legame tra il Diritto Internazionale Penale e l'attività delle Organizzazioni Internazionali. Ad ogni modo, anche in seguito alla firma dello Statuto di Roma (peraltro non ancora entrato in vigore), numerosi e assai intricati sono i nodi giuridici e operativi ancora da sciogliere (si pensi ad esempio al basso grado di tassatività che la codificazione dei reati internazionali tuttora presenta), ma è concreta la speranza che il Diritto Internazionale Penale, per anni "terra di frontiera", acquisisca infine la dignità giuridica che gli compete. Crediamo infatti che l'integrazione e la tanto decantata "globalizzazione" dei sistemi regionali si ridurrà a ben poca cosa se, limitandosi ad affrontare unicamente problemi di natura economica, prescinderà da una matura riflessione su quei temi che maggiormente attengono al valore della natura umana. Questa Dispensa raccoglie, a beneficio di chi vorrà approfondire tali temi, riferimenti e materiale liberamente accessibili tramite la rete Internet. I links sono aggiornati all'Aprile del 2001. Milano, Aprile 2001. Gabriele Capecchi 2. LO STATO DELINQUENTE 1. L'affermazione dello ius poeniendi - il diritto di punire, di infliggere una sofferenza per la commissione di un fatto contra legem - è sempre stata elemento identificativo della potestà di governo e dunque, pur con significative eccezioni, degli Stati. Storicamente, è dunque lo Stato che decide quale condotta debba o meno considerarsi reato e come essa vada punita, ed è sempre lo Stato che può decidere se l'azione di alcuni suoi cittadini possa essere sottratta, per la sussistenza di una causa di giustificazione, al suo diritto repressivo. In altri termini, lo Stato può decidere che l'omicidio debba costituire reato ed essere punito con la morte, ritenendo al contempo che non debba essere perseguito per tale crimine il boia cui sia comandato di giustiziare il condannato. Si tratta di un potere temibile, un autentico ius vitae ac necis, contro il quale, in una visione puramente monista dei rapporti tra diritto interno ed internazionale, non potrebbe essere posto alcun limite che non fosse previsto dall'ordinamento nazionale. E' bene chiarire che, generalmente, nessuno dubita che l'ordinaria gestione dell'amministrazione della giustizia, anche penale, rientri pienamente nel dominio della cd. "giurisdizione riservata", ossia in quell'ambito di potestà che deve ritenersi compiutamente affidato alla sola gestione degli Stati nazionali. Questi saranno dunque liberi di determinare i propri sistemi di regole, senza subire ingerenze da parte di altri soggetti internazionali. Ma cosa avviene quando lo Stato, pur nell'esercizio della sua discrezionalità legislativa, giunga a ledere diritti umani fondamentali? La risposta, nell'attuale evoluzione del diritto internazionale, è pacifica. In questo caso, la violazione di valori fondamentali, comuni all'intera comunità internazionale, legittimerà senz'altro un intervento dall'esterno, al fine di indurre il governo interessato, anche tramite il ricorso agli ordinari strumenti di ritorsione e rappresaglia, a ripristinare l'ordine violato. Così avvenne, ad esempio, durante il triste regime di apartheid messo in atto dal Sud-Africa. 2. Questione più complessa è comprendere se gli agenti dello Stato che si macchiarono di quelle condotte inumane possano essere ritenuti penalmente responsabili per i loro atti. La risposta, in questo caso, è assai meno scontata. Se lo Stato è l'unico soggetto in grado di stabilire quale condotta configuri reato o meno e quali cause di giustificazione possano legittimamente invocare i suoi cittadini per sottrarsi ad una astratta responsabilità penale, ecco che quello stesso Stato potrà validamente condannare, in via generale e astratta, l'omicidio, ma prevedere che una tale condotta, se commessa, ad esempio, dalla sbirraglia nazista, espressamente comandata, ai danni di un ebreo, possa considerarsi lecita, o, quantomeno, non punibile. Opererebbe, in tal caso, una causa di giustificazione, analoga a quella prevista dall'art. 51 del nostro Codice Penale: l'agente che abbia compiuto il fatto, che astrattamente costituisce reato, non sarà punibile se a ciò era tenuta per adempiere a un dovere o a un ordine. Nel rispetto di un elementare principio di non contraddizione, l'ordinamento non potrà infatti reprimere, da un lato, ciò che, dall'altro, impone di compiere. A tale problema, il Tribunale di Norimberga dette una risposta severa ma giuridicamente carente. Nella sostanza, agli imputati che, anche pretestuosamente, rivendicavamo di non aver potuto sottrarsi dal compiere atti infamanti, poiché legalmente tenuti ad eseguirli, si rispose che le loro condotte, quand'anche non rilevanti ai fini del diritto penale nazista, rappresentavano una lesione di non meglio identificato diritto (penale) internazionale, mai precedente normato e i cui precetti non potevano sicuramente ritenersi rivolti ai singoli. Soluzione claudicante, poiché evidentemente lesiva del principio di legalità: come potrà mai rimproverarsi ad un soggetto di aver commesso un reato se, per il suo Stato (id est: l'unico soggetto detentore del potere di decidere se una certa condotta doveva o meno considerarsi illecita), la sua condotta era esente da rilievi? Ecco dunque che si profilano i contorni di una questione dolorosamente complessa: come agire dinanzi ad uno Stato che delinque? Come può configurarsi una responsabilità penale degli agenti dello Stato quando è la struttura stessa dell'ordinamento che sovverte i valori fondamentali del vivere civile? E' possibile invocare contro queste persone la violazione di norme, esterne al loro ordinamento, che, per essi, non rappresentavano un precetto di carattere penale? 3. Una soluzione più accettabile, rispetto a quella avanzata dal Tribunale di Norimberga (così come dagli altri Tribunali Internazionali che a questo seguirono, sino alla Corte Penale Internazionale), potrebbe essere quella di applicare non le norme di un indefinito ordinamento penale sovranazionale, ma le stesse norme penali interne (e quello dello Stato nazista erano, ed esempio, rigorosissime), disapplicando contestualmente le sole clausole di giustificazione che furono introdotte dallo stesso gruppo di comando di cui facevano parte i soggetti imputati. Riteniamo che, in tal caso, non vi sarebbe violazione del principio di legalità, se correttamente inteso ed inquadrato, anche nella sua prospettiva storica. Questo principio è infatti una tutela che muove dal basso verso l'alto: esso è inteso a proteggere il suddito dagli abusi del sovrano, e non già viceversa. In altri termini, il principio è teso ad impedire che il sovrano possa, a suo capriccio, punire come reati e introducendo una legge successiva al fatto, condotte che, al tempo della loro commissione, tali non erano: questa è la ratio e la giustificazione del criterio del nullum crimen, sine lege. Esso non deve invece operare quale salvaguardia delle violenze del potere verso il popolo: diversamente, sarebbe infatti possibile, per coloro che detengono il potere, anche dittatorialmente, macchiarsi di qualunque ignominia, salvo poi andare esenti, in forza di una apposita clausola di giustificazione da essi stessi introdotta, da ogni responsabilità penale. 4. Ci si chiederà quale sia il senso di contestare le argomentazioni del Tribunali di Norimberga e di svolgere un approfondimento esegetico, se, a conti fatti, il risultato pratico sarà sempre quello di giungere ad una sentenza di condanna. In realtà, a nostro avviso, l'esercizio dell'azione penale deve essere esente da ogni mancanza e mai velato dal sospetto di essere strumentalizzato per fini politici. Si condanni solo chi risulti colpevole sulla base di un attento esame dei fatti e di stringenti argomentazioni giuridiche. Solo così la forza di una sentenza resisterà ad ogni tentativo di revisionismo. Sui processi ai criminali nazisti, si veda: The Nizkor Project 3. I TRIBUNALI INTERNAZIONALI ISTITUITI DALLE NAZIONI UNITE 1. Una nuova risposta alle questioni descritte nel precedente paragrafo è adesso fornita dallo Statuto della Corte Internazionale Penale, un organo giudiziario, creato sotto l'egida dell'Onu, che, con maggior rispetto del principio di legalità e di altri principi essenziali in materia penale, sarà chiamato stabilmente a giudicare la commissione di reati internazionali. Lo Statuto della Corte e altra documentazione relativa, è reperibile presso il sito dell'Onu: 2. L'istituzione della Corte è stata peraltro preceduta dalla creazione di alcuni Tribunali Internazionali, destinati a valutare, come giudici "speciali", alcuni aberranti fatti compiuti nell'ex-Jugoslavia ed in Ruanda, in occasione di recenti conflitti. Si veda al riguardo, sempre presso il sito dell'Onu: Il Tribunale Internazionale per i crimini nella ex-Jugoslavia Il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda 4. IL CONSIGLIO D'EUROPA La cooperazione giudiziaria internazionale è stata per lungo tempo regolata, su base di bilaterale reciprocità, direttamente dagli Stati interessati. Il sorgere di una criminalità con vocazione sempre più spiccatamente transnazionale ha posto l'esigenza di porre mano a progetti di collaborazione a carattere multinazionale anche in questo settore. A tal fine, le Organizzazioni Internazionali sono divenute il forum di discussione privilegiato, confermando la loro straordinaria importanza nello sviluppo del Diritto Penale Internazionale. Di particolare pregio appaiono, in particolare, alcune Convenzioni elaborate in seno al Consiglio d'Europa già sul finire degli anni Cinquanta, che verranno in seguito riprese e rilette anche in ambito comunitario. Tra di esse, segnaliamo la Convenzione europea di estradizione del 13/12/1957; la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20/4/1959; la Convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale del 30/11/1964 e la Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi del 28/5/1970, solo per citarne alcune. I testi delle Convenzioni sono reperibili presso il sito del Consiglio d'Europa: 5. L'UNIONE EUROPEA La cooperazione in materia penale e di polizia rappresenta uno dei temi emergenti in ambito comunitario ed all'interno dell'Unione. Al riguardo, è bene ricordare che la Comunità è però priva di competenza in materia penale, poiché il deficit democratico, che ancora la caratterizza, non consentirebbe di vedere rispettata una matura lettura del principio di legalità, ai sensi del quale un reato non può che essere introdotto che da una legge, votata da un organo che sia diretta espressione democratica dei popoli cui il precetto penale dovrà rivolgersi. Viene inoltre da tempo avvertita, da parte delle istituzioni comunitarie, l'esigenza di ricevere, da parte dei singoli Stati nazionali, una specifica tutela penale dei loro interessi. Il principio di assimilazione, "scoperto" in ambito comunitario, non è che il tentativo di conferire agli interessi finanziari della Comunità una protezione identica (rectius, assimilabile) a quella che gli Stati riservano alle proprie attività economiche (la dottrina tedesca parla, con riferimento alle attività economiche delle Comunità, di uno Strafenberdürfnis, un "bisogno di tutela repressiva"). Dietro a tale esigenza si nasconde inoltre, a nostro giudizio, il tentativo di affermare, anche in campo penale, il ruolo politicamente sovraordinato, o comunque paritetico, della Comunità europea rispetto agli Stati nazionali. In materia di cooperazione penale, si veda, presso il sito della Comunità Europea: |
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